Accesso civico

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, rinnovato dal decreto 97/2016 (Foia), disciplina al comma 1 l’accesso civico ordinario e, al comma 2, l’accesso civico generalizzato. L’accesso ordinario prevede che all’obbligo previsto dalla normativa di pubblicare documenti, informazioni o dati corrisponda il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. L’accesso generalizzato, invece, prevede che allo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, chiunque abbia il diritto di accedere a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente. L’accesso civico è gratuito, non necessita di motivazione ed è riconosciuto a chiunque. Può essere limitato (escluso, rifiutato, differito) soltanto per tutelare i beni pubblici ed i beni privati elencati dall’articolo 5-bis. L’accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge. E’ rifiutato se il diniego è necessario per “evitare un pregiudizio concreto” a interessi pubblici inerenti a sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive. Inoltre, ai sensi dell’articolo 5-bis, l’accesso generalizzato può essere rifiutato per scongiurare “un pregiudizio concreto” alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
-la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
-la libertà e la segretezza della corrispondenza;
-gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, i segreti commerciali.

L'accesso civico non può essere negato se, per tutelare gli interessi pubblici e privati di cui sopra, sia sufficiente differirlo nel tempo. La richiesta di accesso civico formulata compilando il modulo sottostante dovrà essere inviata alla seguente PEC: fondazionevallecartiere@pec.it  

 

 Modulo richiesta accesso civico (263.44 KB)